Il Regolamento Organico dell'Associazione Ornicoltori
"Alessandro Ghigi"

 

TITOLO I°

Articolo 1) – l’Associazione Ornicoltori “ALESSANDRO GHIGI” ha per scopi statutari, la propaganda, la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell’ornitologia, e per il conseguimento di tali fini:

a)- sostiene le iniziative di divulgazione tecnica per la formazione dei propri tesserati;

b)- promuove la tutela della specie ed il miglioramento delle razze e delle varietà;

c)- coopera con altri Enti ( Comitato Provinciale della Caccia, Corpo Forestale, ecc. ) per la conservazione degli uccelli stanziale specialmente con quelli in estinzione, di quelli utili all’agricoltura e collabora con tutte le iniziative intese a difendere la fauna e l’ambiente naturale;

d)- promuove, sotto la propria egida e quella della F.O.I., l’organizzazione di mostre ornitologiche;

e)- interviene presso le Autorità Provinciali e Regionali onde ottenere facilitazioni per lo sviluppo di mostre e manifestazioni in genere.

TITOLO II°

Articolo 2) – Coloro i quali intendono iscriversi all’Associazione devono sottoscrivere il modulo, da ritirare presso la Segreteria e dovranno chiaramente indicare nelle apposite voci, nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo completo, razza di uccelli che alleva o intende allevare; dovranno inoltre, dichiarare espressamente di osservare, senza condizioni, lo Statuto, il Regolamento e tutte le disposizioni sociali e federali.

Articolo 3) – La istanza di iscrizione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione il quale, comunicherà, agli interessati, nel più breve tempo possibile l’accettazione o meno.

Il Consiglio Direttivo inoltrerà, la istanza entro dieci giorni dalla data di presentazione della stessa al Consiglio Federale della F.O.I. per la ratifica, l’iscrizione s’intende valida soltanto dopo la comunicazione da parte del Consiglio Federale della F.O.I. ( numero di R.N.A.) .

Articolo 4) – La istanza accettata e ratificata dalla F.O.I. obbliga il Consiglio Direttivo dell’Associazione ad iscrivere il socio nel suo registro. Solo quando verrà perfezionata dalla F.O.I. la posizione del nuovo socio, anche con il solo numero di iscrizione nel Registro Nazionale Allevatori, questi avrà diritto a votare per l’elezione delle cariche sociali, per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, comunque prima della ratifica federale, ha diritto a partecipare all’assemblea con facoltà di parola e non di voto.

TITOLO III°

Diritti e doveri del socio tesserato

Articolo 5) – Il Socio tesserato all’Associazione Ornicoltori “ALESSANDRO GHIGI” ha l’obbligo di :

a)osservare lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni sociali e federali;

b) versare la quota d’iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché la quota sociale. La quota e/o il contributo associativo non è rivalutabile e non è trasmissibile se non per trasferimento causa mortis.

c) Le quote sociali, per l’anno solare successivo e l’importo degli anellini richiesti, devono essere versati in unica soluzione all’atto della richiesta degli anellini stessi;

d)Le richieste degli anellini, da parte dell’Associazione “ALESSANDRO GHIGI” cominciano dal mese di Settembre di ogni anno;

e)Gli anellini saranno forniti a cura della F.O.I. nella misura prescritta per le diverse razze e varieta’;

f)Anellare i soggetti allevati, ai fini espositivi con anelli di cui alla precedente lettera e).

TITOLO IV°

Disposizioni Disciplinari – Competenze e Procedure

Articolo 6) – Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate sono le seguenti:

a)la censura;

b)la sospensione;

c)l’espulsione.

Articolo 7) – La censura è un lieve biasimo ed è il provvedimento adottato nei confronti del socio che si rende autore di mancanze che arrecano lieve nocumento all’Associazione od ai soci, sia direttamente che indirettamente.

Articolo 8) - La sospensione, che si estende da un minimo di un mese ad un massimo di un anno, è il provvedimento adottato nei confronti del socio che viola norme statutarie, regolamenti e deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento fomenta disordini o dissidi; la sospensione ha l’effetto di privare il socio, temporaneamente, dei diritti derivanti dall’Associazione; perdono il diritto di partecipare a manifestazione e mostre ornitologiche ufficiali organizzate dalla “ALESSANDRO GHIGI”, per tutto il periodo della sospensione; il provvedimento di sospensione, inoltre, comporta la decadenza delle cariche sociali eventualmente ricoperte e le inibizioni a ricoprire tali cariche per tutto il periodo della sospensione.

Articolo 9) - L’espulsione è il provvedimento adottato nei confronti del socio che oltre a commettere le violazioni di cui all’articolo precedente, procure gravi danni morali e materiali all’Associazione.

L’espulsione ha effetto di privare definitivamente il Socio dei diritti derivanti dall’Associazione.

Articolo 10) - I provvedimenti disciplinari adottati dall’Associazione nei confronti di un proprio socio vanno notificati al Consiglio Federale della F.O.I.

Articolo 11) - La competenza ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 7) è esclusivamente del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo venuto a conoscenza di una mancanza commessa da un socio tesserato, muove, per iscritto, le relative contestazioni al socio, il quale, ha quindici giorni a disposizione per rispondere, sempre per iscritto, agli addebiti. La sanziona disciplinare adottata viene notificata per iscritto al socio entro venti giorni dalla sua adozione e del provvedimento si da notifica al Consiglio Federale della F.O.I.

Avverso il provvedimento adottato è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

TITOLO V°

Delle Assemblee

Articolo 12) - La convocazione delle Assemblee viene effettuata dal Segretario su deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata, e deve essere accompagnata dal relativo ordina del giorno.

L’ordine del giorno contiene all’approvazione del bilancio consuntivo o preventivo, la lettera di convocazione deve essere corredata da una copia degli stessi, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti. Non sono ammesse deleghe.

Articolo 13) – L’Assemblea straordinaria non può essere convocata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che né ha richiesto la convocazione.

L’Assemblea straordinaria può anche essere convocata su richiesta di un terzo (1/3) dei soci per gravi e comprovati motivi. Il Consiglio Direttivo ratifica la richiesta e convoca entro quindici giorni l’Assemblea.

Articolo 14) – Tanto l’Assemblea ordinaria che straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza diretta della maggioranza assoluta, in seconda convocazione, che potrà avere luogo un’ora dopo quella fissata per la prima, le assemblee si intendono validamente costituite con la presenza diretta di sette soci iscritti e tesserati.

Dei lavori dell’Assemblea deve essere redatto apposito verbale che, letto e approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea medesima. Il verbale deve essere redatto su apposito registro ed una copia sarà fissata all’Albo per due giorni festivi consecutivi.

TITOLO VI°

Del Consiglio Direttivo – Della Segreteria

Articolo 15) – L’elezione dei sette Consiglieri che dovranno far parte del Consiglio dell’Associazione viene fatta dall’Assemblea Generale Ordinaria e la relativa votazione va effettuata a scrutinio segreto. Saranno proclamati eletti i primi sette candidati che nella votazione avranno ottenuto il maggior numero dei suffragi; a parità di voti sarà effettuato il sorteggio. Nella votazione i voti di preferenza sono massimo tre. Tutti i documenti relativi alle votazioni per le elezione delle cariche sociali devono essere tenuti a disposizione dei soci per trenta giorni dopo quello delle elezioni e pertanto ogni reclamo deve essere inoltrato dopo tale termine.

Articolo 16) – Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione possono essere comunicati anche a mezzo telefonico almeno tre giorni prima; dovranno essere precisati gli argomenti all’ordine del giorno e le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Dei lavori del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale che, letto e approvato sarà firmato da tutti gli intervenuti alla seduta.

Il verbale deve essere redatto su apposito registro e una copia di esso affisso all’Albo dell’Associazione. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie non sono ammesse deleghe.

Articolo 17) – Spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione:

a)– deliberare la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria;

b)– deliberare la misura e le modalità delle quote sociali;

c)– redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al voto dell’Assemblea Generale, nonché approvare tutte le iniziative che comportano l’assunzione di tutte le spese occorrenti al funzionamento dell’Associazione;

d) – deliberare l’accettazione delle quote d’iscrizione al Registro Nazionale Allevatori;

e) – decretare le sanzioni disciplinari;

f) – organizzare le mostre ornitologiche;

g) – trasmettere alle altre Associazioni ornitologiche le segnalazioni delle irregolarità commesse dai loro soci sollecitandone ad applicare i provvedimenti disciplinari;

h) – promuovere l’intervento dei soci alle mostre;

i) – promuovere gli scambi culturali-scientifici con le altre associazioni federali;

j) - Partecipare ai congressi ornitologici;

L’opera dei componenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione è gratuita.

Articolo 18) – Il lavoro amministrativo generale dell’Associazione è svolto dalla Segreteria ed è compito del Segretario:

a)– curare la compilazione del Libro Contabile e del Libro degli Inventari, dei quali dovrà essere tenuto un costante aggiornamento;

b) -Tenere aggiornato lo schedario dei Soci tesserati;

c) - Tenere i contatti con la F.O.I.;

d) - Predisporre lo schema del bilancio preventivo e presentare il bilancio consuntivo al Consiglio Direttivo dell’Associazione;

e) – redigere i verbali di riunione del Consiglio Direttivo su apposito registro;

f) – curare la corrispondenza ordinaria.

Articolo 19) – Al Cassiere fa obbligo di tenere il Libro della Contabilità: deve gestire con discernimento i fondi dell’Associazione secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo. L’opera del Cassiere è gratuita.

TITOLO VII°

Dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri

Articolo 20) - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che vengono eletti dall’Assemblea Generale dei Soci con le modalità previste dall’articolo 17° dello Statuto. E’ compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

a)- esaminare le risultanze del Bilancio consuntivo annuale dell’Associazione;

b)– verificare ogni uscita, salvo quella di ordinaria amministrazione, sia autorizzata con formale deliberazione del Consiglio Direttivo e sia documentata con regolare pezze giustificative;

c)– presentare alla fine dei lavori una relazione all’Assemblea Generale Ordinaria.

I Revisori dei Conti dovranno intervenire, salvo impedimento, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. L’opera dei Revisori dei Conti è gratuita.

Articolo 21) – Al Collegio dei Probiviri, che vengono eletti per acclamazione dall’Assemblea Generale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo dell’Associazione e scelti preferibilmente nel campo forense, viene demandata la soluzione delle controversie sorte fra l’Associazione e i Soci tesserati. I Probiviri decidono quali Arbitri compositori amichevoli ed il loro giudizio è inappellabile. L’opera dei Probiviri è gratuita.

Articolo 22) Per quanto riguarda il rapporto tra l’Associazione e la Federazione restano fermi tutti i punti dello Statuto Federale.

Articolo 23) – Chi esercita oppure è intestatario di licenza di commercio non può ricoprire cariche sociali nell’Associazione.