Lo Statuto dell'Associazione Ornicoltori "Alessandro Ghigi"

 

TITOLO I °

Costituzione – sede – scopi – durata

Articoli 1° - E’ costituita in Casagiove Caserta l’Associazione Ornicoltori “ Alessandro Ghigi “ fra allevatori e amatori di canarini, esotici, indigeni ed ibridi.

Articolo 2° - L’Associazione Ornicoltori “ Alessandro Ghigi “ a sede in Casagiove (CE) al Viale Trieste n° 26 e potrà essere trasferita in altra sede.

Articolo 3° - L’Associazione non ha alcun scopo commerciale o di lucro, ma è costituita per la conservazione, la tutela, lo sviluppo, ed il miglioramento del patrimonio ( ornitologico ) nel quadro della protezione della fauna e della natura.

Articolo 4° - Allo scopo di cui sopra l’Associazione aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani ( F.O.I. ) Ente riconosciuto dallo Stato con D.P.R. 15 Dicembre 1949 n° 1166.

Articolo 5° - La durata dell’Associazione è illimitata.

Nel caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’Associazione Ornicoltori “ Alessandro Ghigi “ non può fondersi con altra associazione della stessa provincia senza parere unanime del Consiglio Direttivo.

Il capitale sociale è costituito dalle quote annuali di iscrizione dei soci e da eventuale ricavato delle mostre che l’Associazione allestisce e deve servire a fronteggiare le spese generali di gestione.

E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utile e avanzo di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO II °

Composizione – Applicazione – Tesseramento

Articolo 6° - L’Associazione è costituita da:

a)soci ordinari ;

b)soci onorai .

I soci ordinari devono essere muniti di tessera federale.

L’iscrizione nella categoria dei soci onorari, viene deliberata dal Consiglio Direttivo fra cittadini distintisi per particolari meriti. Questi non hanno diritto al voto.

Articolo 7° - Per ottenere l’iscrizione all’Associazione il richiedente dovrà farne richiesta attraverso un modello d’iscrizione da ritirare presso l’Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo accogliere o meno la richiesta d’iscrizione.

La qualifica di socio è intrasmissibile ad eccezione della trasmissione causa mortis.

Articolo 8° - I doveri e i diritti dei soci tesserati sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento che regolano tutta l’attività che si svolge in campo ornitologico.

TITOLO III°

Articolo 9° - Organi dell’Associazione “Alessandro Ghigi “ sono i seguenti:

a)l’Assemblea Generale;

b)il Consiglio Direttivo dell’Assemblea;

c)il Collegio dei Revisori dei Conti;

d)il Collegio dei Probiviri.

Articolo 10° - L’Assemblea Generale ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l’anno entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno.

L’Assemblea dovrà discutere e deliberare sulle relazioni tecnico-morale-finanziarie della gestione dell’Associazione e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno; spetta inoltre all’Assemblea l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Consiglio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea generale per essere valida dovrà far registrare la presenza della maggioranza assoluta in prima convocazione, e di 7 soci in seconda convocazione.

L’Assemblea non raggiungendo, in seconda convocazione, il numero richiesto, è ritenuta non valida e verrà riconvocata entro e non oltre 30 giorni.

Articolo 11° - L’Assemblea generale straordinaria è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo per l’esame di modifiche allo Statuto e per gravi circostanze; può essere, inoltre, convocata, per le medesime ragioni, su richiesta di 1/3 dei soci tesserati. Le norme per la convocazione, la partecipazione ed il funzionamento delle Assemblee sono fissate dal Regolamento.

Articolo 12° - In caso di assoluta necessità l’Assemblea generale può nominare un Commissario con il compito di amministrare l’Associazione e di preparare l’elezione per la costituzione di un regolare Consiglio Direttivo; il mandato affidato al Commissario può durare al massimo tre mesi.

Articolo 13° - Il Consiglio Direttivo viene nominato dall’Assemblea generale a votazione segreta, possono far parte del Consiglio Direttivo soltanto i soci iscritti e tesserati almeno da dodici mesi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ciò salvo diverso deliberato dal Consiglio Direttivo vigente. I consiglieri possono essere rieletti.

Articolo 14° - Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da sette consiglieri ed è così costituito:

a) un Presidente;

b) un vice Presidente;

c) un Segretario;

d) n° 4 Consiglieri, di cui uno con le mansioni di economo.

La nomina del Presidente, del vice Presidente, del Segretario e dell’economo vengono effettuate nell’ambito dei sette Consiglieri, a scrutinio segreto. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione.

Articolo 15° - Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente, oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri del Consiglio Direttivo, nei limiti delle proprie attribuzioni, può affidare ai suoi componenti incarichi speciali.

Articolo 16° - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e decade quando quattro dei suoi componenti abbiano rinunciato contemporaneamente al mandato. In tal caso, però, verranno indette subito altre elezioni che comunque dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla rinuncia al mandato.

Il componente il Consiglio Direttivo che non interviene a tre riunioni, senza giustificato motivo, e consecutive, è considerato decaduto dalla carica e sostituito dal socio che aveva riportato, all’atto della votazione immediatamente dopo dell’ultimo eletto, il maggior numero di voti. Lo stesso vale per eventuali dimissioni da uno a tre componenti del Consiglio.

Quando tutto il Consiglio Direttivo è dimissionario, questi rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti con il compito di indire nuove elezioni entro trenta giorni dalla data delle dimissioni.

Articolo 17° - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che vanno eletti per alzata di mano su proposta dei soci stessi, dall’Assemblea Generale dei Soci.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti; i Revisori dei Conti eletti fra i Soci iscritti e tesserati per l’Associazione; il Collegio nella prima riunione elegge il Presidente; la carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nell’ambito dell’Associazione.

Articolo 18° - Il Collegio dei Probiviri, cui è demandato il pronunziarsi sulle controversie sorte fra l’Associazione ed i Soci, è composto da tre membri scelti preferibilmente nel campo forense; i Probiviri non devono far parte di Associazioni federali ornitologiche, durano in carica tre anni e possono essere rieletti; l’elezione a probiviro avviene per acclamazione da parte dell’Associazione Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Articolo 19° - Il Consiglio Direttivo in occasione di riunioni federali invierà, se lo riterrà opportuno, quale rappresentante dell’Associazione Ornicoltori “ Alessandro Ghigi”, il Presidente o in caso di indisponibilità di questi, un Consigliere o altro socio.

TITOLO IV°

Articolo 20° - Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)- dai beni mobili di sua proprietà e per i quali dovrà essere impiantato un registro inventario;

b)-da eventuali fondi di liquidi per i quali dovrà essere impiantato il registro di cassa di entrata ed uscita.

Articolo 21° - Le entrate sono costituite:

a)- dalle quote di iscrizione dei soci tesserati;

b)- da eventuali contributi concessi dalla F.O.I., dallo Stato, dalla Regione, da Enti Pubblici e Privati;

c)- da eventuali lasciti e donazioni;

d)- dagli avanzi di gestione.

Articolo 22°- L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare. Al termine di ogni esercizio, entro il termine di mesi due, prorogabili di altri due mesi in presenza di gravi motivi. Il Consiglio Direttivo deve predisporre un rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale dei soci. Il Consiglio stesso provvederà alla convocazione dell’Assemblea nei modi previsti dal regolamento per l’approvazione del rendiconto predisposto.

TITOLO V°

Disposizioni finali

Articolo 23°- Tutte le cariche nell’ambito dell’Associazione sono gratuite.

Articolo 24°- Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni a norma di legge in vigore sulle persone giuridiche.